Le spese straordinarie (o contributi straordinari) rappresentano spesso una fonte di conflitto all'interno dei condomini. Mentre alcuni residenti accettano di sostenere tali costi, altri si rifiutano di pagarli. Tuttavia, esistono casi specifici in cui la legge consente al proprietario di essere esonerato dal pagamento, come previsto dalla Legge sulla Proprietà Orizzontale (LPH).
Per beneficiare di tale esonero, non è sufficiente dichiarare, dopo la votazione, di non voler pagare. Affinché questa tutela trovi applicazione devono essere soddisfatte diverse condizioni, e il comportamento del proprietario durante l'assemblea riveste un ruolo fondamentale.
Quando è possibile ottenere l'esonero da una spesa straordinaria
L'articolo 17.4 della Legge sulla Proprietà Orizzontale tutela i proprietari che si oppongono a un'opera di miglioramento o a una nuova installazione non necessaria per la conservazione, la sicurezza o l'abitabilità dell'edificio.
Inoltre, l'importo che il condomino sarebbe tenuto a pagare deve superare l'equivalente di tre rate mensili ordinarie di spese condominiali. Se la spesa è inferiore a tale soglia, il rifiuto di pagare non esonera il proprietario dall'obbligo.
È altresì fondamentale aver votato contro la delibera al momento dell'approvazione della spesa; l'astensione non equivale a un voto contrario. Se il proprietario non era presente alla riunione, deve formalizzare la propria opposizione entro i termini previsti dalla legge.
Non è possibile rifiutare il pagamento di qualsiasi spesa legata ai lavori.
Esistono limiti precisi a questa facoltà. Le riparazioni necessarie per la conservazione dell'immobile devono essere pagate, anche qualora il proprietario abbia votato contro. Lo stesso vale per determinati interventi volti a garantire l'accessibilità, laddove imposti dalla legge.
Chiunque sia stato escluso da un'opera di miglioramento non può semplicemente pretenderne l'utilizzo. Nel caso di una struttura ad accesso controllato – come una piscina o una palestra – la collettività può negarne l'uso a coloro che non hanno contribuito a sostenerne i costi. Qualora questi decidessero in seguito di usufruire della struttura, saranno tenuti a corrispondere la quota originariamente dovuta, oltre alle eventuali spese applicabili.